Incentivi

Sconti fiscali per chi assume

Esonero contributivo 2016 in scadenza il 31 dicembre 2016: ultima occasione per fruire dello sconto contributivo.

Si avvicina il termine per l’esonero contributivo INPS, riconfermato dalla Legge di Stabilità 2016, e concesso ai datori di lavoro che assumono nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Incentivi e requisiti

Si tratta lo ricordiamo di uno sconto contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato fino alla fine del 2016 pari al 40%, per 24 mesi, fino a massimo di esonero pari a 3.250 euro a dipendente. In caso di contratto part time il suddetto limite viene riproporzionato in base alla specifica percentuale dell’orario di lavoro. L’agevolazione spetta anche ai datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a termine in essere sempre entro il 31 dicembre 2016.

In caso di passaggio del dipendente al cessionario, lo sgravio contributivo già riconosciuto al vecchio datore di lavoro può essere trasferito al nuovo subentrante per il periodo residuo non goduto.Tra i requisiti è richiesto che il lavoratore

  • non sia stato occupato nei 6 mesi prima dell’assunzione a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • nei 3 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato con il datore di lavoro che richiede l’agevolazione fiscale comprese società controllate o collegate;
  • non abbia avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato.

Il datore di lavoro, per avere diritto allo sconto contributivo, deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • DURC regolare;
  • essere in regola con gli accordi CCNL, regionali, territoriali o aziendali, e sindacali.


Esclusioni

Non rientrano tra i contratti agevolabili le seguenti tipologie:

Assunzioni agevolate: nuova normativa

  • apprendistato;
  • lavoro domestico;
  • contratto a tempo indeterminato lavoro intermittente o a chiamata, poiché lo svolgimento della prestazione si configura sempre di carattere discontinuo o intermittente

L’incentivo non spetta inoltre:

  • se viene violato il diritto di precedenza assumendo un nuovo lavoratore invece di un altro licenziato alla fine del periodo di contratto a termine;
  • se l’utilizzatore della somministrazione è in cassa integrazione straordinaria e/o cassa integrazione in deroga, ad eccezione dei casi in cui l’assunzione o la somministrazione avviene per acquisire nuove professionalità diverse da quelle in possesso dei lavoratori posti in cassa integrazione;
  • se l’assunzione è nei confronti di lavoratori licenziati 6 mesi prima;
  • se non si provvede all’invio della comunicazione telematica obbligatoria relativamente all’assunzione entro i termini di legge.

Cumulabilità

L’esonero contributivo in oggetto non sono compatibili con altre forme di assunzioni agevolate volte ad incentivare l’occupazione, mentre è cumulabile con altri incentivi quali:

  • assunzione di lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;
  • assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010;
  • assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012;
  • Garanzia Giovani 2016. Per maggiori informazioni Assunzioni Giovani 2016;
  • assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, limitatamente agli operai agricoli.

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