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Iva per Cassa 2017

Iva per Cassa 2017: requisiti, come funziona regime dicitura fattura

Iva per Cassa 2017 è il nuovo regime speciale cash accounting che consente di versare l’Iva solo dopo il pagamento fattura ma entro un anno dall’operazione

IVA per Cassa 2017 cd. Cash Accounting è il nuovo regime dell’Iva introdotto dal “Decreto Crescita” articolo 32-bis, Dl 83/2012 al quale possono aderire i soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a cessionari o committenti.

Tale regime,  è entrato in vigore, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il 1° dicembre 2012 e sostituisce il regime IVA per cassa previsto dall’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che, pertanto, è abrogato a decorrere da tale data.

Pertanto, l’opzione “IVA per cassa” dovrà essere manifestata sulla dichiarazione IVA..

Come funziona il regime IVA per cassa?

Il regime Iva per Cassa 2017 chiamato Cash accounting è stato introdotto con l’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito articolo 32-bis), a seguito dell’articolo 167 bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.

Tale regime, prevede per i soggetti aderenti che la liquidazione dell’Iva per cessioni di beni e prestazioni di servizi possa essere esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi mentre il diritto di detraibilità dell’imposta relativa agli acquisti o dei servizi possa avvenire al momento del pagamento dei corrispettivi.

In altre parole, il nuovo regime cash accounting consente di versare l’Iva sulle vendite o sulle prestazioni di servizio solo quando il cliente paga effettivamente la fattura emessa per la cessione o la prestazione e nello stesso tempo consente la possibilità di sottrarre l’Iva sugli acquisti solo al momento in cui verranno pagati effettivamente i fornitori, la liquidazione dell’Iva in ogni modo deve avvenire entro un anno dalla vendita o dalla prestazione del servizio fatta eccezione per i casi di fallimento o di coinvolgimento del concessionario o del committente di una procedura concorsuale .

l nuovo regime di IVA per cassa introdotto dall’articolo 32- bis si differenzia dal precedente regime per alcuni aspetti essenziali come per esempio la soglia limite di fatturato annuo che prima era di 200 mila euro ed ora 2 milioni di euro ma più nello specifico, per il fatto di poter essere applicato anche sulla singola operazione comportando così per il cessionario/committente il differimento della detrazione a partire dal momento in cui effettua il pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati.


IVA per cassa requisiti 2017:

L’IVA per Cassa requisiti 2017, riguarda i criteri e le regole che i contribuenti devono operare al fine di aderire all’opzione di IVA differita ossia:

Soglia massima di volume di affari di 2 milioni di euro.

Nuovo regime Iva per cassa anche per gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta.

Liquidazione IVA secondo il criterio di cassa sia per le operazioni attive che per le operazioni passive.

Adozione del cash accounting da parte del cedente/prestatore non ha effetti sul cessionario/committente, il quale può esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui l’operazione deve ritenersi effettuata ai sensi dello stesso articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.

L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

L’imposta relativa agli acquisti effettuati è detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.

Non possono aderire al regime opzionale Iva per cassa i soggetti IVA che già si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta.

Sono escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’IVA applicando il cosiddetto sistema del reverse charge.

Regime Iva differita limiti:

IVA per cassa 2017 limiti, sono i termini entro i quali i contribeunti possono aderire al regime di IVA differita. Possono pertato scegliere l’opzione solo i soggetti passivi d’Iva che nell’anno precedente che hanno realizzato, o in caso di nuova attività prevedono di realizzare nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. Tale importo, in caso di inizio attività durante l’anno in corso, va considerato in parte all’anno.

Il calcolo del limite di volume d’affari, i 2 milioni di euro, va determinato in base alla somma tutte le operazioni attive, sia quelle che vengono assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse da tale regime, secondo le ordinarie regole del volume d’affari, il superamento della soglia, comporta la cessazione automatica del regime dell’IVA per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato mentre per l’Iva liquidata nel mese o trimestre in cui è avvenuto il superamento della soglia, viene ricalcolata in base alla differenza tra l’ammontare dell’imposta non ancora versata in applicazione del regime IVA per cassa e quella attualmente spettante.

Quando si versa l’Iva differita?

 

Iva per Cassa 2017 versamento IVA differita quando? Il versamento dell’IVA differita per coloro che aderiscono al Cash Accounting, previsto dall’articolo 32-bis del decreto legge n. 83 e dall’articolo 1 del decreto attuativo, devono liquidare l’imposta obbligatoriamente entro al massimo un anno dal momento in cui è avvenuta l’operazione, tali termini sono determinati secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per esempio per le vendite di beni, il momento di effettuazione dell’operazione decorre dal momento in cui il bene viene effettivamente consegnato o spedito e fa fede la data del documento di trasporto, o stipula dell’atto per le cessioni di beni immobili, in ogni caso tale termine è a prescindere dalla data di fatturazione dell’operazione. Inoltre, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 7 del D.L. n. 185 del 2008, per individuare il momento dell’incasso del pagamento, per i versamenti non effettuati in contanti, il soggetto che ha emesso la fattura deve far riferimento ai documenti contabili che attestano l’avvenuto accredito dei corrispettivi per esempio la data d’incasso di assegni bancari, RID o bonifico bancario.



Il limite della liquidazione Iva con IVA per cassa, non si applica se nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano intraprese procedure concorsuali avviate nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura per esempio:

  • fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale
  • concordato preventivo
  • liquidazione coatta amministrativa
  • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

In questi casi, la norma prevede che l’esigibilità dell’imposta venga sospesa per tutti i soggetti cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare di quest’ultimo.

Nel caso in cui, invece, vi sia una revoca della procedura concorsuale, l’IVA va versata e calcolata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora passato il limite di un anno dalla data di effettuazione dell’operazione, resta ferma la possibilità di effettuare una rettifica ossia una variazioni in diminuzione in sede di liquidazione Iva.

Quando si esercita la detrazione di imposta?

Il regime Cash Accounting è opzionale e prevede oltre al differimento di esigibilità dell’Iva al momento in cui viene effettivamente pagata la fattura emessa per la prestazione o la cessione di un bene anche il diritto alla detrazione relativa agli acquisti effettuati possa avvenire al momento del pagamento dei relativi corrispettivi o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento (art. 5 comma 1).

In caso di adozione del regime IVA per cassa, pertanto, la detrazione può essere esercitata al massimo entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto per esempio in caso di acquisto effettuato a febbraio 2016 con effettivo pagamento a luglio 2016 il diritto alla detrazione può essere esercitata al massimo con la dichiarazione relativa all’anno 2017.

Operazioni attive escluse:

Le operazioni escluse IVA per cassa 2017, sono quelle operazioni Attive quali:

a) operazioni effettuate applicando i regimi speciali di determinazione dell’imposta:

  • del regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);
  • del regime per l’agricoltura e attività connesse (articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • del regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);
  • del regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • dell’agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991).

b) operazioni per le quali è disposta in via ordinaria – e senza limite annuale – il differimento dell’esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero:

  • le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4
  • le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.

c) operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile il cd Reverse Charge, per le quali il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il differimento dell’esigibilità dell’imposta, in quanto il soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio.

d) cessioni intracomunitarie o operazioni di cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta.

Operazioni passive escluse:

Dal regime IVA per cassa sono escluse le operazioni passive quali:

gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile

gli acquisti intracomunitari di beni

le importazioni di beni

le estrazioni di beni dai depositi IVA

Importante: per le operazioni sopra elencate, l’adozione del sistema IVA di cassa, riguarda non le singole operazioni ma l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, comporta il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell’IVA per cassa, qualora quest’ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633 del 1972.

Iva per Cassa chi può aderire?

Il regime speciale dell’Iva per cassa cd cash accounting è opzionale e può essere adottato solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti, che agiscono nell’esercizio di impresa.



Tale regime pertanto non può essere adottato nei confronti di operazioni intrattenute con consumatori privati nonchè in base all’intrepretazione della norma da Assonime, alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti IVA persone fisiche che acquistano o cedono beni o i servizi per uso privato e non nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, artistica o professionale, in qualità di beni strumentali.

Quando e come fare la scelta IVA differita?

La scelta della liquidazione dell’IVA per cassa secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia ha carattere opzionale sia nell’adesione che nella revoca diel regime, l’importante è che i soggetti interessati alla revoca comunichino nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione la volontà di non volere più utilizzare il principio di liquidazione per cassa.

Allo stesso tempo, coloro che intendono avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, sono tenuti a comunicare tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.

Dicitura fatture emesse:

I soggetti che esprimono e comunicano all’Agenzia la volontà di aderire alla Liquidazione Iva per Cassa sono tenuti ad indicare in fattura tale differimento. Nelle fatture emesse pertanto va indicata l’annotazione che si tratta di: operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Questa annotazione sulle fatture emesse, non è un adempimento funzionale al poter usufrurire del differimento del diritto alla detrazione ma è utile ai fini di riconoscimento delle operazioni che sono state assoggetti all’IVA per cassa. L’omessa indicazione della annotazione non proclude pertanto la possibilità e il diritto di usufruire del regime speciale di differimento della liquidazione Iva per Cassa.

Iva di Cassa durata del regime?

Il soggetto che esprime la volontà di usufruire del regime Iva per Cassa ha l’obbligo di assoggettare poi tutte le operazioni attive e passive ad esigibilità differita, quindi non può decidere arbitrariamente quali assoggettare con esigibilità immediata e quali no, inoltre, l’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’VA per cassa per almeno 3 anni, fatta eccezione dei casi in cui si verifichi il superamento della soglia limite del volume di affari  che comportano la cessazione del regime.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime Iva per Cassa, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell’opzione.

Per esempio se l’opzione viene esercitata a partire dal 1° dicembre 2015, l’anno 2015 è considerato primo anno di applicazione del regime. Allo stesso modo l’anno di inizio dell’attività è computato per intero.

Calcolo imposta e liquidazione:

Per i soggetti che esercitano l’ozione del regime dell’IVA per cassa sono comunque obbligati a mantenere tutti gli adempimenti fiscali previsti come per esempio:

  • emettere la fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972
  • registrare le fatture, tenendo conto che l’imponibile indicata nelle fatture emesse sia rilevante ai fini della determinazione del volume di affari nell’anno di effettuazione dell’operazione e che le stesse operazioni partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione, nell’anno di effettuazione dell’operazione.

Il cedente o prestatore deve calcolare l’imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l’opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo o entro il limite massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui il cessionario o committente sia stato precedentemente assoggettato a procedure concorsuali.

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è calcolata nella liquidazione periodica limitatamente al corrispettivo incassato. Per i pagamenti non effettuati in contanti, il soggetto che deve individuare il momento del pagamento può farlo verificando la data in cui risulta l’accredito del corrispettivo per esempio data di incasso degli assegni bancari, RI.BA, RID o bonifico bancario.

Adempimenti del committente o cessionario:

Il cessionario o committente che riceve la fattura con IVA per cassa deve numerarla e annotarla nei registri contabili affinché possa esercitare il diritto alla detrazione, tale diritto sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione e se ana sua volta, ha esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all’atto del pagamento del relativo corrispettivo.

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