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Nuovo Tax creddit sanificazione

Per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, la bozza del DL Sostegni bis contiene un nuovo tax credit sanificazione per i mesi da giugno ad agosto 2021 per alcune categorie di soggetti.

Soggetti beneficiari– Possono beneficiare del tax credit i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del DL Crescita n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, ovvero il codice con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo identifica le strutture ricettive nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi.

Importo del credito– Il credito è pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Tipologia di spese ammesse – Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai predetti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Utilizzo del credito– Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. Non si applicano i limiti di: 250.000 euro annui per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi [articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007], 700.000 euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti [articolo 34 della legge n. 388/2000].

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.