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Lavoro: Misure urgenti COVID-19

Il DL n. 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla GU del 2 marzo 2020, ha introdotto, tra le varie misure, i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e CIG in deroga) a favore delle imprese che – a causa dell’epidemia – hanno dovuto sospendere l’attività lavorativa. Prevista, inoltre, un’indennità di 500 euro al mese per i lavoratori autonomi delle zone più colpite.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 9/2020

“i datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto, sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto (…)”.

Si tratta, in sostanza, dell’introduzione di procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa presso unità produttive site nei comuni della c.d. zona rossa , vale a dire “comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che di seguito si elencano:

  • Lombardia – Comuni di:
    • Bertonico;
    • Casalpusterlengo;
    • Castelgerundo;
    • Castiglione D’Adda;
    • Codogno;
    • Fombio;
    • Maleo;
    • San Fiorano;
    • Somaglia;
    • Terranova dei Passerini.
  • Veneto – Comune di Vo’.

I lavoratori destinatari delle suddette prestazioni,inoltre, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

La durata del trattamento di integrazione salariale può essere concessa per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Cig in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, è previsto (articolo 17) che le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro – possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, così suddiviso:

  • 135 milioni di euro per la regione Lombardia;
  • 40 milioni di euro per la regione Veneto;
  • 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

NOTA BENE – Sono esclusi dal trattamento i datori di lavoro domestico.

Indennità per lavoratori autonomi

Tale indennità, in particolare, è riconosciuta a:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa;

Iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 (zona rossa), o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.

OSSERVA – L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è concessa con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.