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MACCHINE AGRICOLE I4.0 – CARATTERISTICHE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una circolare pubblicata il 23/05/2018, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di accedere all’Iperammortamento e al Credito Imposta I4.0 tramite l’acquisto di macchine agricole 4.0.

A CHI SI RIVOLGE:

Il chiarimento è indirizzato agli investimenti rientranti nella voce:

  • Macchine, anche motrici e operatrici.

Nello specifico si rivolge alle macchine mobili (trattori, pale gommate, dumpers)

Tali macchine, per rientrare nella disciplina agevolativa, devono rispettare una serie di vincoli, di seguito esplicitati:

  1. Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
  2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
  3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
  4. Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
  5. Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro
  6. Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
  7. Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.

Nella FAQ pubblicata il 12 luglio 2017 si affermava che:

Le macchine agricole possono rientrare a fare parte della voce n 11 dell’Allegato A alla legge di Bilancio se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale al fine di incrementare la profittabilità e ridurne al contempo l’impatto ambientale tramite l’utilizzo di funzionalità quali guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile.

In particolare, nell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, per guida semi-automatica o assistita su trattrici e altre macchine operatrici si possono intendere sistemi che:

  1. sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto
  2. prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni supplementari alla guida.

Fino ad oggi, con la guida semi automatica, si poteva rispettare il requisito di “interconnessione”.

Rimanevano però grandi perplessità in merito al soddisfacimento del requisito di integrazione con i sistemi gestionali di fabbrica, diverse associazioni di categoria tra cui l’UNCAI (Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali) sollecitavano da tempo un chiarimento ufficiale da parte del Ministero.

VINCOLI SODDISFATTI CON LA GUIDA SEMIAUTOMATICA:

Con la circolare del 23 maggio 2018 il Ministero ha chiarito ufficialmente che, con la guida semi automatica si soddisfa, oltre al requisito dell’interconnessione anche quello dell’integrazione.

“Ciò chiarito, è il caso di ricordare che la guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.”

E’ stato inoltre ulteriormente chiarito cosa si intende per guida automatica o semi/automatica:

“Quanto, infine, alla corretta applicazione dei concetti di guida automatica e semiautomatica, si osserva che la prima delle due fattispecie – vale a dire quella delle macchine senza operatore a bordo – si riscontra di fatto solo con riguardo agli AGV (Automatic Guide Vehicle). Con riferimento, invece, alla fattispecie della guida semiautomatica si precisa che, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.”

VANTAGGIO FISCALE:

Vi ricordiamo che con il Credito Imposta I4.0 è possibile recuperare, ai fini fiscali fino al 50% dell’investimento.

Secondo la nuova disciplina, per gli investimenti materiali 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), sono previste 3 aliquote agevolative (la disciplina previgente ne prevedeva 2) e viene fissato a 20 milioni di euro il tetto massimo di investimenti agevolabili.

Beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 per il 2021. Credito d’imposta pari al 50% dopo al 40%;

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  1. 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2. 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  3. 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  1. 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2. 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  3. 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

I beni oggetto di investimento devono essere in possesso del requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria dell’agevolazione. Il concetto di strumentalità è stato chiarito dalla Circolare emanata congiuntamente dalla Agenzia delle Entrate e dal MISE del 30 marzo 2017.