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Rimborso del Credito Iva

La possibilità di richiedere il rimborso del credito Iva risultante dalla Dichiarazione 2021, compilando l’apposito rigo VX4 del modello, passa attraverso:

  • la sussistenza di uno dei requisiti di cui all’articolo 30 D.P.R. 600/1973;
  • le modalità e gli eventuali adempimenti richiesti.

Per quanto riguarda i requisiti, il credito Iva può essere chiesto a rimborso solo al verificarsi di condizioni tassative.

Preliminarmente è necessario individuare i limiti minimi, ove esistenti, per accedere alla richiesta di rimborso. In particolare:

  • il rimborso Iva compete in generale solo se l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a 2.582,28 euro;
  • il rimborso compete senza limiti di importo, in caso di cessazione di attività e in caso di rimborso della minore eccedenza del triennio.

Fatta questa premessa, le condizioni per poter richiedere il rimborso Iva, ad ognuna delle quali corrisponde un codice da indicare nel campo 3 del rigo VX4 dedicato alla “Causale del rimborso” ,

sono le seguenti:

  • Codice 1 – Articolo 30, comma 1 – Cessazione di attività

I contribuenti che nel corso dell’anno 2020 hanno cessato l’attività possono chiedere il rimborso Iva indipendentemente dall’ammontare del credito, che deve essere indicato, se ne è prevista la redazione, nel bilancio finale di liquidazione depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

  • Codice 2 – Articolo 30, comma 2 – Aliquota media

Il rimborso può essere richiesto dai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

In particolare il diritto al rimborso spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% (nel calcolo dell’aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale).

Le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo:

  • sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, mentre non sono da considerare le operazioni non imponibili o esenti;
  • si considerano anche le operazioni fatturate in reverse charge (articolo 17, commi 6 e 7, D.P.R. 633/1972) che, ai fini del rimborso, sono considerate operazioni ad aliquota zero e le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17-ter (verso Pubbliche Amministrazioni ed altri enti e società);
  • si considerano le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati;
  • per le operazioni ad esigibilità differita si conteggiano quelle per cui l’imposta è divenuta esigibile.

Le operazioni passive da considerare, invece, sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per le quali è ammessa la detrazione dell’imposta, comprese le spese generali.

Nel calcolo dell’aliquota media devono invece essere esclusi (dal numeratore e dal denominatore) gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili (indipendentemente dal trattamento imponibile o non), in quanto oggetto di autonoma ipotesi di rimborso.

Si evidenzia che in caso di contratti di locazione finanziaria di beni strumentali, l’impresa utilizzatrice può computare l’imposta relativa ai canoni nel calcolo dell’aliquota media, poiché i beni possono essere considerati ammortizzabili solo da parte dell’impresa concedente (circolare 25/E/2012).

  • Codice 3 – articolo 30, comma 2 – Operazioni non imponibili

Il rimborso Iva può essere chiesto dai contribuenti che hanno effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 ed equiparate, nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2020. Trattasi, in particolare, delle operazioni non imponibili derivanti da:

  • esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9, nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
  • cessioni di cui agli articoli 41 e 58 L. 331/1993;
  • le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera f, D.L. 331/1993);
  • le cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (articolo 50-bis, comma 4, lettera g, D.L. 331/1993);
  • le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’articolo 74-ter (vedasi la risoluzione n. VI-13-1110/94/1994);
  • le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui all’articolo 37 D.L. 41/1995.

Per quanto concerne la determinazione dell’ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell’anno d’imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE40 e VE50.

Si ricomprendono (al numeratore e denominatore) anche le cessioni di beni ammortizzabili.

  • Codice 4 – articolo 30, comma 2 – Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

Il rimborso Iva può essere richiesto, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili materiali e immateriali utilizzati direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale (come definiti ai fini delle imposte sui redditi dagli articoli 102 e 103 Tuir), nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Con riferimento a questa fattispecie si evidenzia che:

  • il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l’acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (cfr. circolare 2/1990 e risoluzione 392/E/2007);
  • il rimborso può spettare anche per l’Iva relativa a fatture d’acconto per acquisto di beni ammortizzabili o relative a stati avanzamento lavori per realizzazione in appalto, tranne nel caso di acconti relativi a contratti preliminari poiché trattasi di contratti a soli effetti obbligatori che non comportano il trasferimento della proprietà del bene (risoluzione 179/E/2005);
  • non sono considerati beni ammortizzabili e non danno perciò diritto al rimborso dell’Iva i terreni, ancorché strumentali all’esercizio dell’impresa;
  • non danno accesso al requisito in oggetto nemmeno le spese sostenute per migliorie, trasformazione o ampliamento su beni di terzi, qualora le opere realizzate non siano separabili dai beni di terzi ossia non siano oggetto di autonoma utilizzabilità. Dal punto di vista fiscale tali spese rappresentano, infatti, spese relative a più esercizi e non beni ammortizzabili ancorché civilisticamente vengano iscritti fra le altre immobilizzazioni immateriali (risoluzione 179/E/2005).

Dopo l’analisi avviata con il precedente contributo, continuiamo l’elenco delle condizioni per poter chiedere il rimborso Iva, ad ognuna delle quali corrisponde un codice da indicare nel campo 3 del rigo VX4 dedicato alla “Causale del rimborso”.

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  • Codice 5 – articolo 30, comma 2 – Operazioni non soggette all’imposta

Possono chiedere il rimborso Iva i contribuenti che hanno effettuato nel 2020 prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972.

Al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare in aggiunta anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le operazioni di cui agli articoli 41 e 58 D.L. 331/1993.

  • Codice 6 – articolo 30, comma 2 – Condizioni previste dall’articolo 17, comma 3

Gli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, un rappresentante fiscale nello Stato, sono legittimati a richiedere il rimborso dell’Iva, indicando il codice 6.

  • Codice 7 – articolo 34, comma 9 – Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

Il rimborso Iva può essere richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato:

  1. cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dell’articolo 38-quater e dell’articolo 72;
  2. cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2020 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza (cfr. circolare 145/E/1998).

  • Codice 8 – articolo 30, comma 3 – Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

Il rimborso Iva compete se dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2018-2019-2020) risultino eccedenze d’imposta a credito, anche se inferiori a 2.582,28 euro.

In tal caso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

  • Codice 9 – Coesistenza più presupposti

Il codice 9 va indicato nel caso in cui il contribuente, in possesso del requisito di cui al codice precedente e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, abbia effettuato anche acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l’imposta afferente questi acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.

  • Codice 10 – Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva

Possono presentare istanza di rimborso per la minor eccedenza detraibile del triennio i soggetti che hanno aderito ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo nell’anno 2019 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2018, nonché i soggetti che nell’anno 2018 partecipavano ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2019, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all’anno 2018.

  • Codice 11 – Articolo 1, comma 63, L. 190/2014 – Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni

Tale codice deve essere utilizzato dai soggetti che, a partire dal 2021, si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari.

  • Codice 13 – Articolo 70-sexies

Il codice 13 deve essere indicato dai soggetti passivi che a partire dal 1° gennaio 2021 partecipano a un Gruppo Iva di cui agli articoli 70-bis e ss. e intendono chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla presente dichiarazione, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo.

Analizzate le possibili condizioni per il rimborso del credito Iva, per quanto riguarda le relative modalità di erogazione:

  1. fino a 30.000 euro il rimborso può essere eseguito senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
  2. per importi superiori a 30.000 euro è necessario presentare la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. L’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro opera solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 D.L. 179/2012;

b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Si evidenzia che il limite di 30.000 euro è innalzato a 50.000 euro a favore dei contribuenti che hanno applicato gli Isa conseguendo un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 per il periodo d’imposta 2019 ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al periodo d’imposta 2019 e a quello precedente.