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Nuova Equitalia: accesso ai dati dell’Anagrafe Tributaria per pignorare i conti

Equitalia-Agenzie delle Entrate con la fusione più facili i pignoramenti dal conto corrente

“L’interazione delle banche dati introdotta dal dl 193/2016 va nella direzione di poter migliorare l’attività di riscossione che non si muoverà più ‘a fari spenti’ relativamente alle azioni esecutive”, si legge in una nota di Equitalia, secondo cui le regole non sono cambiate
In relazione alle notizie pubblicate da diversi organi di stampa sul pignoramento dei conti correnti bancari, Equitalia precisa in una nota quali sono i cambiamenti che si verificheranno dal primo luglio con la nascita di Agenzia delle entrate Riscossione. “Non è vero che a partire dal primo luglio prossimo l’Agenzia delle entrate Riscossione potrà pignorare i conti correnti dei contribuenti debitori senza l’obbligo di richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. Le norme che regolano la procedura di pignoramento diretto sono in vigore dal 2005”, scrive Equitalia.
“L’azione di pignoramento presso terzi è disciplinata da una norma del 2005 (dl 203/2005 che ha introdotto l’art. 72 bis del DPR 602/1973) la quale prevede l’azione diretta da parte di Equitalia sui crediti del debitore detenuti da terzi (ivi comprese le eventuali somme sul conto corrente). La norma, inoltre, prevede l’intervento dell’Autorità giudiziaria in via eventuale laddove il terzo pignorato o il contribuente stesso abbiano elementi validi per contestare l’azione dell’Agente della riscossione”.
“In particolare, Equitalia procede alle azioni esecutive solo dopo che il contribuente non ha dato seguito agli atti che gli sono stati notificati (cartella di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di intimazione), né provvedendo al loro pagamento, neanche in forma rateale, né contestandone il contenuto”. “L’interazione delle banche dati introdotta dal dl 193/2016 – spiega la nota – va nella direzione di poter migliorare l’attività di riscossione che non si muoverà più ‘a fari spenti’ relativamente alle azioni esecutive ma soprattutto di limitare al minimo, grazie ad informazioni più puntuali, l’impatto sul debitore e sulle sue attività professionali”.
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