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Nuovo RED semplificato

Requisiti pensione, nuovo RED semplificato

Con il Messaggio n. 4023/2016 l’INPS ha corretto alcuni errori contenuti nel modello RED (dichiarazioni reddituali pensionati) rilasciato con la Circolare n. 195/2015, avente per oggetto “Acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento (Campagna ordinaria RED ITA 2015) – Nuovo RED semplificato. Modalità di dichiarazione per il cittadino e termine di chiusura della Campagna”.

L’allegato del nuovo Messaggio annulla e sostituisce integralmente l’Allegato n. 1 – Tabella 2 della Circolare n. 195/2015.

Tra le modifiche nel nuovo modello RED, l’indicazione analitica ed esplicita dei redditi rilevanti per tipologia di prestazione, volta a fare maggiore chiarezza nei confronti dell’utenza esterna.

Ricordiamo che il Modello RED è una dichiarazione obbligatoria annuale, da presentare all’Ente pensionistico di appartenenza, utilizzando il modulo INPS, da parte di quei pensionati che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate a reddito soggetto a parziale cumulo. Tale dichiarazione consente l’acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento, permettendo così all’Istituto di accertare il diritto e l’esatto importo della pensione.

Errata Corrige

Il nuovo Allegato 1 sostituisce, come dicevamo, quello della Circolare n.195/2015. In particolare, le modifiche riguardano la Tabella 2, che contempla i seguenti redditi rilevanti, classificati per tipologia di prestazione.

  • Rilevanza 1: Integrazione al minimo, art. 6, comma 1, della L. n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore all’anno 1994, e s.m. e i.
  • Rilevanza 2: Sospensione della pensione di invalidità, art. 8, comma 1, della L. n. 638/1983 e s.m. e i.
  • Rilevanza 3: Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità, art. 1, comma 4, della L. n. 222/1984 e s.m. e i.
  • Rilevanza 4: Integrazione al minimo, art. 4, comma 1 e comma 1 bis, del d. lgs. n. 503/1992, e s.m. e i., delle pensioni con decorrenza dall’anno 1994.
  • Rilevanza 5: Maggiorazione sociale della pensione, art. 1, della L. n. 140/1985, art. 1 comma 1 e comma 4, della L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3 della L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Rilevanza 6: Pensione sociale, art. 26, commi da 1 a 3, della L. n. 153/1969 e s.m.e i.
  • Rilevanza 7: Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, della L. n. 335/1995 e s.m.e i.
  • Rilevanza 8: Aumento della pensione sociale, art. 2, commi da 3 a 5, della L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Rilevanza 9: Assegno per il nucleo familiare, art. 2, comma 2 e comma 9, della L. n. 153/1988 e s.m. e i
  • Rilevanza 10: Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m. e i.
  • Rilevanza 11: Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s. m. e i.
  • Rilevanza 12: Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro, art. 1, comma 42, L. n. 335/1995 e s. m. e i.
  • Rilevanza 13: Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, art. 9, L. 222/1984 e s. m. e i. (tale rilevanza non viene richiesta in emissione)
  • Rilevanza 14: Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.
  • Rilevanza 16: Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, art. 11, comma 9, L. n. 537/1993 e s.m.ei.
  • Rilevanza 17: Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n.240/1994, art. 1, commi 181 e 184, L. n. 662/1996 e s.m. e i.
    (tale rilevanza non viene richiesta in emissione)
  • Rilevanza 18: Assegni di invalidità (cumulo con i redditi da lavoro dipendente anche all’estero) vale solo per i redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero, art. 7, comma 2, Legge 407/1990 e s.m. e i.
  • Rilevanza 19: Aumenti di Lire 100.000 dal 1° gennaio 1999 e di Lire 18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67, commi 2 e 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m. e i. Rilevanza 20: Aumenti di L. 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di L.18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930), art. 67, commi 2 e 3, L. n. 448/1998 e art. 52, comma 2, L. n. 488/1999 e s.m. e i.
  • Rilevanza 21: Maggiorazione di lire 20.000 mensili della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, art. 70, comma 6, L. n. 388/2000 e s. m. e i.
  • Rilevanza 22: Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Rilevanza 23: Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro) art. 70, comma 7, L. n. 388/2000 e s.m.e i.
  • Rilevanza 24: Incremento delle maggiorazioni, art. 38, commi 5 e 6, L. n. 448/2001 e s.m. e i.
  • Rilevanza 25: Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.
  • Rilevanza 26: Somma aggiuntiva – cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s. m. e i.

Fonte: Messaggio INPS 4023 – Allegato 1 (corretto)