Fattura elettronica

Emissione Fattura elettronica

entro quanti giorni emettere la fattura elettronica

La fattura sia cartacea che elettronica si considera emessa una volta consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario e committente (comma 1, art. 21, DPR n. 633/1972).

Per quanto riguarda la fattura elettronica i cui tempi entro quando bisognerà procedere con l’emissione saranno i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 giugno 2019, dal momento in cui è effettuata l’operazione fino a giorno precedente a quello di liquidazione d’imposta;
  • a partire dal 1° luglio 2019 entro il termine dei dieci giorni successivi (novità introdotta con il DL n. 119/2018).

Per emissione della fattura elettronica si intende il termine in cui avviene la trasmissione del documento al SdI. Emettere fattura diventa quindi trasmettere al Sistema di Interscambio.

In merito alle regole previste per l’emissione nel primo semestre del 2019, quindi, i titolari di partita IVA dovranno emettere ovvero trasmettere e mettere a disposizione della controparte delle operazione il documento entro il termine previsto per la liquidazione dell’imposta.

Soltanto a partire dal 1° luglio prossimo, invece, la fattura potrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data in cui è effettuata l’operazione.

Emissione fattura elettronica: moratoria sanzioni dal 1° gennaio al 30 giugno

Una delle novità previste dal DL n. 119/2018 riguarda le sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura elettronica.

L’operatore potrà inviare la fattura elettronica tardivamente ma al massimo entro la prima liquidazione IVA di riferimento.

In tal caso non saranno applicate sanzioni. Viene altresì concesso di emettere fattura entro la seconda liquidazione d’imposta ma, in tal caso, si applicano le sanzioni in misura ridotta pari al 20%.

Emissione fattura elettronica: cosa cambia dal 1° luglio 2019

Il periodo di disapplicazione totale o applicazione ridotta delle sanzioni sarà in vigore dal 1° gennaio al 30 giugno. A partire dal 1° luglio, invece, i soggetti IVA dovranno emettere fattura entro il termine di dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Tra le novità introdotte dal DL fiscale 2019, inoltre, con l’aggiunta della lettera g) all’art. 21 del DPR IVA viene previsto che tra gli elementi obbligatori della fattura bisognerà indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo qualora tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.

Data emissione fattura elettronica in caso di scarto

In merito a quando emettere fattura elettronica, il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018 stabilisce esclusivamente che:

“la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa”.

Pur riprendendo le regole generali previste dal decreto IVA, con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica la principale novità sarà rappresentata dal fatto che, in caso di scarto, la fattura si considererà non emessa. In tal caso verrà recapitata un’apposita ricevuta e la fattura corretta dovrà essere inviata nuovamente entro 5 giorni.

Al contrario, nel caso di esito positivo dei controlli, il SdI invierà la fattura elettronica al soggetto ricevente e quindi la data di emissione coinciderà, in sostanza, con la data in cui la fattura è effettivamente trasmessa.

Impossibilità di recapito e data di emissione della fattura elettronica

Diverso il discorso in caso di impossibilità di recapito. In tal caso, il SdI metterà comunque a disposizione del cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e questa informazione.

Ai fini fiscali e ai fini della corretta detrazione IVA, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.