Contributi

Familiari a carico: deduzioni e detrazioni fiscali

Per alcune spese sostenute dal contribuente in favore dei familiari a carico sono previsti dei benefici fiscali, consistenti in deduzioni e detrazioni. In particolare alcuni di questi costi possono essere esclusi dal reddito imponibile, sul cui netto si applica poi l’aliquota (cosiddetti oneri deducibili); per altri, invece, sono previste specifiche riduzioni d’imposta (cosiddette detrazioni). Ovviamente, per poter sfruttare tali agevolazioni fiscali il contribuente deve essere titolare di un reddito proprio.

Chi sono i familiari a carico?

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia privi di reddito oppure con un reddito uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

I familiari conviventi devono essere necessariamente conviventi?

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

– il coniuge (purché non separato);

– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) a prescindere dall’età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Al contrario, possono essere considerati “a carico” solo se convivano con il contribuente o se ricevono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

– il coniuge separato;

– i nipoti e pronipoti;

– i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

– i generi e le nuore;

– il suocero e la suocera;

– i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

– i nonni e le nonne (compresi quelli naturali). È considerato a carico il familiare che possieda redditi propri non superiori a euro 2.840,51 nell’anno.

Quali sono le deduzioni fiscali per i familiari conviventi?

Sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente le seguenti spese sostenute a favore dei familiari a carico:

– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, facoltativi e volontari (per esempio i contributi per il riscatto degli anni di laurea, per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per la prosecuzione volontaria, ecc.;

– i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN) nel limite complessivo individuale di euro 3.615,20;

– i premi versati all’INAIL per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);

– i contributi per pensioni complementari e individuali per un importo fino ad euro 5.164,57;

– le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili sostenute nell’interesse dei familiari anche se non a carico. Non c’è bisogno di una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica;

– l’assegno di mantenimento all’ex coniuge in caso di separazione, annullamento del matrimonio o divorzio. L’importo deducibile è quello indicato dal giudice nella sentenza di condanna al relativo pagamento. Invece, per il coniuge che percepisce il mantenimento, tali somme costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato, per il solo mantenimento dei figli, sono indeducibili.

Le somme versate al coniuge separato, in via provvisoria, in base all’ordinanza giudiziale, sono deducibili in virtù della loro equiparazione agli assegni periodici corrisposti al coniuge separato per provvedimento dell’autorità giudiziaria.

L’assegno alimentare (o anche detto “gli alimenti”) è invece deducibile al 100%.

Non è deducibile la somma versata all’ex coniuge in un’unica soluzione (cosiddetta “una tantum”), in quanto liberamente concordata dai coniugi per definire una volta per tutte i loro rapporti.

Quali sono le detrazioni fiscali per i familiari conviventi?

È ammessa la detrazione del 19% degli oneri sostenuti dal contribuente a favore di familiari a carico:

spese sanitarie (v. dopo);

– spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria;

– retta dell’asilo nido: è consentita la detrazione del 19% su un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio;

– premi per assicurazioni sul rischio morte o invalidità permanente ovvero di non autosufficienza;

– le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi. La detrazione è del 19% e, volendo, può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi;

– i canoni di locazione e per contratti di ospitalità degli studenti universitari;

– riscatto degli anni di laurea

– assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni fino al 19%.

Spese sanitarie

Per le spese sanitarie la detrazione spetta solo sulla parte che supera euro 129,11. Per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06.

Sono comprese le spese sanitarie, diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute per:

– prestazioni chirurgiche;

– analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

– prestazioni specialistiche;

– acquisto o affitto di protesi sanitarie;

– prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);

– ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto;

– acquisto di medicinali;

– spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;

– spese relative al trapianto di organi;

– importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

– assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);

– prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

– prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

– prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

– prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Per la detrazione non c’è bisogno di una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale dei familiari, anche non fiscalmente a carico, che non siano autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, entro il limite annuo di euro 2.100.

Detrazioni per carichi di famiglia

Ogni contribuente che abbia dei familiari a carico può godere del beneficio fiscale delle detrazioni per carichi di famiglia.
Sono considerati familiari a carico:
– il coniuge;
– i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi e gli affidati o affiliati);
– altri familiari conviventi (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle).
Le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.