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Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali

Il visto di conformità, conosciuto anche come visto leggero”, alla luce anche delle recenti novità in materia fiscale continua ad essere un tema di estrema attualità. In questo articolo descriviamo le modalità e l’iter procedurale inerente all’autorizzazione all’apposizione del visto di conformità.

Per svolgere l’attività di assistenza fiscale, con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.

Il visto leggero o di conformità (D.lgs. n. 241 del 09/07/1997) costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie.

L’apposizione del visto di conformità è obbligatoria per:

  • la presentazione delle dichiarazioni “modello 730”;
  • la compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui;
  • la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro.

Oltre ai responsabili assistenza fiscale dei CAF, ai sensi dell’art. 35, comma 3, D.lgs. n. 241 del 09/07/1997, sono soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità:

  • gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (questi soggetti non sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730).

Tali soggetti inoltre devono soddisfare anche le seguenti condizioni:

  • essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
  • essere in possesso della necessaria abilitazione alla trasmissione telematica (Entratel).

Successivamente, a seguito della verifica da parte della Direzione Regionale della sussistenza dei requisiti sopra menzionati, il professionista abilitato verrà iscritto nell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della richiesta.

Con l’apposizione del visto di conformità il professionista attesta l’esecuzione dei controlli indicati dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 164/1999 art. 2, secondo il quale il rilascio del visto di conformità implica:

  1. il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  2. la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
  3. la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

In aggiunta a ciò agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro, è concessa la facoltà di apporre il visto di conformità anche sulla dichiarazione 730.

Per l’iscrizione nell’elenco informatizzato presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate, i professionisti devono effettuare un’apposita comunicazione, indirizzata alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente, alla quale, oltre ai propri dati (denominazione, codice fiscale e partita IVA, domicilio, requisiti professionali, ecc.) dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • polizza assicurativa della responsabilità civile in originale o in copia fotostatica;
  • dichiarazione relativa al possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all’art.8, comma 1, del DM 164 del 31 maggio 1999 e all’insussistenza di provvedimenti di sospensione (e/o cancellazione) dall’albo di appartenenza;
  • impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 allegando la fotocopia di un documento d’identità (nel portale dell’Agenzia dell’Entrate, in apposita sezione sono presenti modelli di comunicazione e autocertificazione).

La polizza di assicurazione relativa all’apposizione del visto di conformità:

  • deve garantire i rischi derivanti dall’apposizione del visto di conformità, art. 35 D.lgs. n. 241/1997, distinguendo se nell’esercizio di tale attività viene ricompresa o meno l’attività di apposizione del visto sui modelli 730;
  • qualora il professionista opti per l’apposizione del visto sulle dichiarazioni 730, contenere la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente);
  • avere un massimale non inferiore alla soglia di 3.000.000 di euro, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati;
  • prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Per mantenere l’iscrizione nell’elenco, i requisiti posseduti in origine devono perdurare nel tempo: a ogni scadenza della copertura assicurativa il professionista deve attestare, mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, la permanenza dei requisiti soggettivi comunicati in precedenza e trasmetterli via PEC alla Direzione Regionale competente.

Poiché la garanzia deve assicurare la continuità, il professionista è tenuto a verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuova polizza assicurativa coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.

In caso di discontinuità della copertura assicurativa, il professionista dovrà richiedere nuova autorizzazione alla Direzione Regionale competente, ripresentando una nuova comunicazione e la documentazione richiesta.

Qualora il professionista ometta di trasmettere la documentazione entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, la Direzione Regionale provvederà alla cancellazione del nominativo dall’elenco dei soggetti abilitati per rinuncia all’iscrizione e di conseguenza il professionista non sarà più legittimato ad apporre il visto di conformità.